Esplora contenuti correlati

 

Ordinanze

Le ordinanze, sono provvedimenti tipici per mezzo delle quali il sindaco, nella sua funzione di capo dell’amministrazione locale e di ufficiale di Governo, fa sorgere, in capo a uno o più soggetti, un determinato obbligo.

 

 

Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo. Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). Quando contengono norme generali ed astratte sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.

In certi casi le ordinanze possono essere emanate in deroga all'ordinamento giuridico vigente, ma non ai suoi principi generali né a norme costituzionali: sono le cosiddette ordinanze libere, di cui sono esempi i bandi militari e le ordinanze contingibili e urgenti.

Ordinanze del sindaco: Le ordinanze, sono provvedimenti tipici per mezzo delle quali il sindaco, nella sua funzione di capo dell’amministrazione locale e di ufficiale di Governo, fa sorgere, in capo a uno o più soggetti, un determinato obbligo di fare o di non fare, pena l’applicazione delle sanzioni in essa stessa previste. Tale potestà ordinatoria si manifesta, pertanto, non solo con l’imposizione ai destinatari di determinati comportamenti di comando o di divieto, ma anche con l’adozione di particolari misure che impongono obblighi non espressamente previsti dall’ordinamento e che trovano il loro fondamento di legittimità nei presupposti di necessità e di urgenza. Tra le ordinanze previste e disciplinate nel nostro sistema giuridico è possibile, dunque, operare una distinzione in tre sottocategorie:

  • ordinanze normali: sono adottate dal sindaco nell’esercizio di funzioni attribuitegli dalla legge; l’obbligo di carattere generale fissato da un provvedimento normativo è applicabile al caso concreto: in questi casi vi è una perfetta corrispondenza tra la potestà ordinatoria e il principio di legalità;
  • ordinanze di urgenza: hanno un contenuto predeterminato e, come le precedenti, sono in linea con il principio di legalità; l’organo amministrativo è difatti chiamato a provvedere in via d’urgenza in occasione di alcuni precisi eventi già preventivamente individuati dal legislatore (come esempio in caso di calamità naturali, epidemie e frane);
  • ordinanze contingibili ed urgenti: a differenza degli altri provvedimenti esaminati non hanno un contenuto predeterminato dal legislatore; hanno in comune con le precedenti il presupposto dell’urgenza ma il tipo di azione da realizzare è discrezionalmente determinata dall’autorità pubblica.

 

ACCEDI ALL'ALBO PRETORIO ONLINE