Voto domiciliare
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46) si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente:
per le elezioni europee, nell’ambito del territorio nazionale; per le elezioni comunali, nell’ambito del Comune del quale si è elettori.
In allegato il modello di domanda