Esplora contenuti correlati

 

Iscrizione all'albo dei giudici popolari

I Giudici Popolari sono coloro che vengono chiamati nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello per affiancare i giudici togati; assistono alle udienze e partecipano alle decisioni contenute nelle sentenze; assieme al magistrato costituiscono un unico collegio giudicante.

 
Iscrizione all'albo dei giudici popolari
 

Requisiti del richiedente    

  • cittadinanza italiana;
  • buona condotta morale;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • licenza di scuola media di primo grado per i giudici Popolari di Corte di Assise;
  • licenza di scuola media di secondo grado per i giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.

 

Incompatibilità

  • i magistrati e in genere tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

Modalità di richiesta

Per potere svolgere le funzioni di Giudice Popolare è necessario essere iscritti nel relativo Albo. Gli interessati devono compilare e presentare il modulo di domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza entro il 31 luglio di ogni anno dispari. L'iscrizione all'Albo è permanente. Il modulo è disponibile all'Ufficio Elettorale Comunale.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

 

Spese del richiedente

Il servizio è gratuito.