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Ordinanza n°58/2019

Campagna di prevenzione 2019 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie

 
Ordinanza n°58/2019
 

ORDINANZA SINDACALE N°58/2019

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2019 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale n°13 del 22.02.2005, recante “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;

Tenuto conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Vista la Legge 116/2014;

ORDINA

che la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali da eseguirsi nei campi e colture cerealicole non potranno avere luogo prima del 01 agosto 2019 in tutto il territorio comunale.

AVVERTE

Il processo di bruciatura, dall’accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.

La bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.

Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Carabinieri Forestale competente territorialmente, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.

Nel caso in cui ciò non avvenga l’interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Carabinieri Forestale interessato ed in caso di nuova data l’interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.

Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.

La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l’estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.

La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l’estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superficie contigue ad altre condotte da soggetti anch’essi obbligati alla realizzazione della precesa.

La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l’estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.

Nel caso di inosservanza delle presenti disposizioni, ferma restando l’applicazione della disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla Legge Regionale n°13/05, sono punibili con sanzioni amministrative pecuniarie:    

a) da € 380,00 a € 2.600,00 per la bruciatura delle stoppie prima del periodo fissato;

b) da € 160,00 a € 1.050,00 bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza del proprietario;

c) da € 160,00 a € 1.050,00 bruciatura delle stoppie fuori dall’orario fissato;

d) di € 160,00 bruciatura delle stoppie senza la prescritta comunicazione preventiva al Corpo Forestale dello Stato;

e) da € 270,00 a € 1.600,00 mancata realizzazione della precesa così come prevista dall’art.9 della L.R. 13/05;

f) da € 160,00 a € 1.050,00 realizzazione della precesa con larghezze inferiore a quelle prescritte dall’art.9.

dalla Residenza Comunale, 8 luglio 2019

IL SINDACO

Luigi DI TORO