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Ordinanza sindacale n.107 del 25.10.2019

Misure urgenti tese alla prevenzione ed al contrasto dell’abusivismo commerciale sul territorio comunale ed alla tutela della vivibilità e del decoro urbano anche ai fini dell’applicazione del DASPO urbano nel periodo di commemorazione dei defunti, dal 30.10.2019 al 03.11.2019.

 
Ordinanza sindacale n.107 del 25.10.2019
 

I L    S I N D A C O

Premesso che:

- sul territorio comunale è ormai dilagante il fenomeno dell’abusivismo commerciale in forma itinerante o mediante l'occupazione non autorizzata di posteggi su area pubblica, nonostante le numerose azioni di contrasto e di repressione messe in campo dal Comando di Polizia Locale di questo Comune e dalle altre Forze di Polizia;

- nel periodo della commemorazione dei defunti l’abusivismo commerciale in forma itinerante o mediante l’occupazione non autorizzata di posteggi su area pubblica si aggrava ulteriormente per la presenza massiccia di venditori ambulanti di piante, fiori, lumini e prodotti affini, i quali esercitano il commercio senza la prescritta autorizzazione amministrativa non soltanto nelle aree adiacenti al Cimitero Comunale ma sull'intero territorio comunale, causando enormi disagi alla corretta circolazione veicolare e pedonale, compromettendo la vivibilità e  decoro urbano e determinando, sovente, anche ostacoli all'accesso e alla piena fruibilità di spazi pubblici da parte della collettività;

Considerato che

- nel periodo in trattazione la vendita di piante, fiori, lumini e prodotti affini è già effettuata e regolarmente consentita negli esercizi commerciali regolarmente autorizzati e nei posteggi temporanei appositamente individuati e autorizzati con relativo provvedimento amministrativo;

- di converso, l’attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli regolarmente autorizzati deve ritenersi assolutamente vietata e, in tale evenienza, soggetta alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii. nonché dal vigente Regolamento Comunale relativo al commercio su area pubblica;

- l’abusivismo commerciale in forma itinerante dà anche luogo a fenomeni di concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché all' occupazione indebita di suolo pubblico, elementi concorrenti tutti a creare disordine sociale e pregiudizio per la sicurezza e per la vivibilità urbana e, in alcuni casi, anche pericolo per la pubblica e privata incolumità e per l’ordine pubblico;

- il Comando di Polizia Locale di questo Comune ha rappresentato più volte allo scrivente, nella sua qualità, le criticità e le difficoltà operative riscontrate nel porre in essere le azioni di contrasto e di repressione dell' abusivismo commerciale nel periodo della commemorazione dei defunti,  atteso anche che, nello stesso periodo, gli operatori di Polizia Locale sono prevalentemente impiegati nell’espletamento dei servizi di controllo della circolazione veicolare e pedonale e del traffico urbano nelle adiacenze del Cimitero Comunale e lungo le arterie stradali di accesso e le aree di parcheggio presenti nella stessa zona e in quelle limitrofe;

Considerato, pertanto, che per prevenire gravi problemi di ordine pubblico e di vivibilità e di decoro urbano e ostacoli alla fluidità della circolazione e della sosta veicolare e pedonale nel centro abitato, a causa delle attività complessive dell’abusivismo commerciale in forma itinerante o mediante l’occupazione non autorizzata di posteggi su area pubblica, necessitano specifici provvedimenti straordinari e urgenti a tutela della legalità, della sicurezza pubblica, della vivibilità e  del decoro urbano e del patrimonio pubblico, attesa anche l’impossibilità di contrastare lo stesso fenomeno con gli strumenti giuridici ordinari, con il fine di limitare le conseguenze sopra indicate e allo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale;

Richiamati:

- il D.L. n. 14/2017, convertito con la Legge n. 48/2017, come modificato dal D.L n. 113/2018, convertito con la Legge n. 132/2018, recanti disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città;

- le Linee Generali delle politiche pubbliche per la Sicurezza Integrata, approvate in data 24 gennaio 2018;

- le Linee-Guida della Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali in data 26/07/2018 in materia di “Sicurezza Urbana”;

- la nota A.N.C.I. recante prot. n. 225 del 27 luglio 2018;

- la Direttiva del Ministero dell’Interno del 17/04/2019 avente ad oggetto “Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi”;

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 7bis, l’art. 50, comma 5, e l’art. 54, comma 4 e comma 4 bis;

- il T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

- il D.Lgs. 114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

- il vigente Regolamento Comunale relativo al commercio su area pubblica in forma itinerante;

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e, in particolare, l’art. 7 che individua specifiche aree urbane di particolare pregio e oggetto di particolare tutela sul piano del decoro urbano;

- la Legge n. 689/1981 e, in particolare gli artt. 13 e ss.;

Accertata, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;

O R D I N A

in deroga alla vigente disciplina del commercio su area pubblica, nel periodo della commemorazione dei defunti, ovvero nei giorni dal 30/10/2019 al 03/11/2019, su tutto il territorio comunale è vietato a chiunque il commercio in forma itinerante di piante, fiori, lumini e prodotti affini o mediante l’occupazione non autorizzata di posteggi su area pubblica, fatta eccezione per gli operatori commerciali regolarmente e preventivamente autorizzati nei posteggi temporanei appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale e situati nelle adiacenze del Cimitero Comunale.

Ferma restando l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e penali connesse e conseguenti, previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e locali, a tenore dell'art. 7 bis del T.U.E.L - Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (P.M.R. € 50,00) e con la sanzione accessoria della confisca dei prodotti esposti per la vendita, delle attrezzature utilizzate a tale scopo e di tutte le cose servite o destinate a commettere l’illecito, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981, previo sequestro cautelare da effettuarsi, senza indugio, a cura degli Organi di Polizia accertatori ai sensi degli artt. 13 e 19 della medesima normativa.

Nelle aree urbane di particolare pregio e oggetto di particolare tutela sul piano del decoro urbano, come individuate dall’art. 7 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, troverà inoltre immediata applicata la disciplina di cui all’art. 9, comma 1 e 2, e art.10, comma 1, del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017, come modificato dal D.L n. 113/2018, convertito con Legge n.  132/2018 (Ordine di allontanamento immediato - Daspo Urbano).

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune e copia della stessa sarà immediatamente trasmessa, per le rispettive competenze, a:

-          U.T.G. - Prefettura di Potenza;

-          Questura di Potenza;

-          Comando Stazione Carabinieri - Rionero in Vulture (PZ);

-          Comando Stazione Carabinieri Forestale -  Rionero in Vulture (PZ);

-          Tenenza Guardia di Finanza - Rionero in Vulture (PZ);

-          Comando di Polizia Locale - Rionero in Vulture (PZ);

-          Uffici Legale e Commercio - Comune di Rionero in Vulture (PZ);

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al TAR per la Basilicata e al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 gg. e di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

dalla Residenza Comunale, 25 ottobre 2019

IL SINDACO

Luigi DI TORO

COPIA DELL'ORDINANZA N°107 del 25.10.2019