Esplora contenuti correlati

 

Ordinanza n.34 del 17.03.2020

Misure urgenti per contrastare la diffusione del virus COVID-19 nel territorio. Limitazione vendita ambulanti.

 
Ordinanza n.34 del 17.03.2020
 

IL SINDACO

PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche viene svolta, oltre che dagli assegnatari dei posteggi nei mercati e dagli spuntisti, anche dai venditori ambulanti;

CONSIDERATA la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-2019, riconosciuta a livello internazionale dalla stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità con la dichiarazione del 20/1/2020 e successive;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successivi, che dettano misure atte a contrastare la diffusione del contagio del virus;

RITENUTO che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall'autorità governativa porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;

VERFICATO che diversi venditori ambulanti provengono da regioni confinanti e in particolare dalla Puglia che con Ordinanza n.182 del 14 marzo 2020, del Presidente della Regione ha disposto l’obbligo della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento di 14 gg. per tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia provenienti dall’estero o dai territori di tutte le altre regioni;

VALUTATO che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall'OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, si ritiene opportuno limitare la vendita anche sulle aree pubbliche non mercatali ai soli ambulanti residenti nel Comune di Rionero in Vulture;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall'art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 18/03/2020 e fino al 25 marzo 2020, salvo proroga:

- di limitare la vendita su aree pubbliche non mercatali ai soli ambulanti residenti nel Comune di Rionero in Vulture;

- di imporre agli, stessi l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online comunale e sul sito https://www.comune.rioneroinvulture.pz.it;

2. di incaricare la Polizia Locale di Rionero in Vulture della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

3. che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

    - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
    - Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture;
    - Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture;
    - Guardia di Finanza Comando Tenenza di Rionero in Vulture.

dalla Residenza Comunale, 17 marzo 2020

Il Sindaco

Luigi DI TORO

ORDINANZA N.34 DEL 17.03.202