Esplora contenuti correlati

 

Ordinanza n.61/2020

Campagna di prevenzione 2020 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie.

 
Ordinanza n.61/2020
 

Con ordinanza n.61 del 14.07.2020 si rende noto che la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, nei campi e colture cerealicole, sarà possibile a partire dal 1 agosto 2020. Dovrà effettuarsi esclusivamente di mattina dalle ore 4.00 alle ore 10.00.

I proprietari o conduttori dei terreni hanno l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Carabinieir Forestali competente per territorio, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni. Nel caso l'accensione non avvenga l'interessato dovrà produrre tempestiva comunicazione allo stesso Comando Carabinieri Forestali indicando eventualmente la nuova data.

I proprietari o conduttori dei fondi nei quali sono presenti stoppie o altri residui vegetali, devono praticare lungo il perimetro del fondo apposite precise e non devono utilizzare per l'accensione inneschi o materiali in gomma (pneumatici), plastica, etc.

Gli agricoltori sono invitati a desistere dalla bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali (che creano notevoli danni alla fauna oltre a costituire un grosso rischio per il patrimonio naturale del ns. Comune) e provvedere all osmaltimento mediante triturazione ed infossamento dei residui anche ai fini della concimazione delle colture.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n.13 oltre la disciplina penale prevista dalla legge 21 novembre 2000, n.53.

IL SINDACO

Luigi DI TORO

ORDINANZA N°61 del 14.07.2020