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Ordinanza n.63/2020

Misure provvisorie per la riapertura del mercato mensile su area pubblica.

 
Ordinanza n.63/2020
 

I L    S I N D A C O

PREMESSO che, con Decreto legge n. 33 del 16 maggio u.s., il DPCM del 17 maggio successivo e l’Ordinanza della Regione Basilicata n. 22, emessa in pari data, si dispone, la riapertura dei mercati, sospesi a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica nazionale, anche con riferimento all’attività di vendita dei prodotti non alimentari;

VISTA l’Ordinanza 01 giugno 2020, n. 25 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo I, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, annesse all’Ordinanza 01 giugno 2020, n. 25;

CONSIDERATO che il mercato cittadino si svolge ogni mese, secondo il seguente calendario: terzo venerdì di ogni mese e che, pertanto, si ravvisa la necessità di porre in essere le condizioni per lo svolgimento in sicurezza del mercato;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare le misure per il contenimento del contagio previste nelle Linee Guida citate, prevedendo:

§  la riorganizzazione degli spazi, per consentire l’accesso in modo ordinato e, nel caso in cui, il giorno del mercato, si ravvisasse la necessità, il contingentamento delle entrate nell’area mercatale, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;

§  il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

§  ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani soprattutto accanto ai sistemi di pagamento;

§  utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

§  informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;

§  individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, rispettando la distanza interpersonale di un metro;

§  le indicazioni circa le misure igieniche poste a carico del titolare del posteggio;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere, nelle misure di contenimento e di controllo necessarie allo svolgimento del mercato secondo le prescrizioni indicate nelle diverse fonti citate, avvalersi dell’ausilio della Polizia Locale;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. Basilicata n.19/1999 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 33/2020;

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 25 del 01 giugno 2020;

per quanto sopra motivato,

DISPONE

1) la riapertura del mercato mensile e la riorganizzazione degli spazi, per consentire l’accesso in modo ordinato e, nel caso in cui, il giorno del mercato, si ravvisasse la necessità, il contingentamento delle entrate nell’area mercatale, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

2) l’area del mercato sarà soggetta a controllo da parte della Polizia Locale;

3) per ogni posteggio di vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori esclusivamente titolari di posteggio, precisando che l’accesso non è consentito agli spuntisti;

4) gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all’ingresso dell’area di mercato, che:

·   gli stessi acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro;

·   sono assolutamente vietati assembramenti di persone;

5) in nessun caso lo spazio, coperto e scoperto, occupato dal posteggio potrà superare la linea tratteggiata di colore rosso disegnata sulla strada e, quindi, anche se la larghezza dovesse risultare inferiore al valore riportato nel provvedimento concessorio. La lunghezza del posteggio non potrà eccedere la misura autorizzata.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

1) è obbligatorio l’uso di mascherine;

2) gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione;

3) gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti;

4) ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso;

5) è obbligatorio l’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;

6) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

7) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

8) gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 metro fra cliente e cliente, cliente ed operatore, qualora la disposizione del banco non consenta il rispetto di tale distanza;

9) ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione;

10) gli operatori dovranno consentire l’avvicinamento al banco non più di due clienti per volta e sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra loro.

L’inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente alle associazioni di categoria.

DISPONE, altresì,

1. che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Rionero in Vulture e sul sito istituzionale dell’Ente;

2. di trasmettere il presente provvedimento al comando di POLIZIA LOCALE per gli adempimenti afferenti il controllo delle misure previste dal dispositivo del presente provvedimento, in ottemperanza alle indicazioni delle citate Linee Guida.

AVVISA

a norma dell’art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

-  ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

-  ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online.

dalla residenza comunale, 15 luglio 2020

IL SINDACO
Luigi DI TORO

ORDINANZA N°63/2020