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Ordinanza n.77 del 1 ottobre 2020

Ulteriori misure precauzionali urgenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Limitazioni orari esercizi commerciali.

 
Ordinanza n.77 del 1 ottobre 2020
 

Con ordinanza n.77 del 01/10/2020 è stata disposta con effetto immediato e sino al 18/10/2020:

A] ai pubblici esercizi che effettuano, a qualunque titolo, attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di vicinato, ai circoli privati, alle attività artigianali di tipo alimentare situate all’interno del territorio comunale:

1. la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 01:00 di tutti i giorni alle ore 06:00 del giorno successivo; apposite deroghe potranno essere concesse in occasioni di manifestazioni autorizzate al pubblico spettacolo;

2. la chiusura dei self-bar e distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 21:00 di tutti i giorni alle ore 6:00 del giorno successivo; apposite deroghe potranno essere concesse in occasioni di manifestazioni autorizzate al pubblico spettacolo;

3. la chiusura dei circoli privati dalle ore 23:00 di tutti i giorni alle ore 6:00 del giorno successivo;

4. il divieto di vendita di bevande superalcoliche da asporto dalle ore 00:00;

5. il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e/o lattine delle ore 00:00;

6. il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori di 18 anni e a soggetti in stato di alterazione psicofisica;

7. il rispetto delle vigenti norme anti Covid-19;

8. la cessazione della diffusione di musica e canti, ove autorizzati, a qualsiasi titolo esercitati nel locale e/o nelle sue pertinenze entro le ore 23:00, fermo restando l’obbligo del rispetto delle norme nazionali e regionali sulle emissioni sonore e che la diffusione sonora in nessuno caso dovrà arrecare disturbo al riposo delle persone;

9. di vigilare e garantire, sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti autorizzati al controllo - e quindi ponendo in essere tutto quanto necessario affinché gli avventori tengano comportamenti che non disturbino, mediante urla, schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone;

10. di vigilare ed evitare, adottando opportune cautele, che durante le attività di chiusura e pulizia notturna gli avventori permangano nelle aree di pertinenza;

11. di vigilare nell’area esterna di stretta pertinenza dell’esercizio che gli avventori non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente, del decoro urbano e del vivere civile, in conseguenza alla fruizione del locale e di porre in essere delle soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme; 

12. di esporre la presente Ordinanza in modo ben visibile ai fruitori del locale.

B] Ai frequentatori dei locali di cui al sub A] per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, che tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, siano utilizzate esclusivamente nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è vietato:

a. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;

b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.,

c. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;

d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;

e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;

f. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;

g. stazionare dinanzi alle residenze private e/o le locande ostacolando chi vi abita o dimora limitando l’ingresso in piena sicurezza;

h. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto per le strade oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;

i. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della pubblica e del riposo delle persone;

l. evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;

C] NON È CONSENTITO L’ESERCIZIO DI GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Rionero in Vulture, 01 ottobre 2020

IL SINDACO

Luigi DI TORO

ORDINANZA N.77 DEL 01/10/2020