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Ordinanza n. 99 del 14 dicembre 2020

Modifica misure precauzionali di cui all'ordinanza sindacale n.90 e ulteriori misure di contenimento prescrizioni per lo svolgimento del mercato mensile del 18.12.2020

 
Ordinanza n. 99 del 14 dicembre 2020
 

Si comunica che con ordinanza n.99 del 14.12.2020 è stato disposto con effetto immediato e sino a diverso provvedimento:

A) la chiusura ovvero la disattivazione dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo di tutti i distributori automatici che erogano bevande e alimenti confezionati;

B) è consentito lo svolgimento del mercato mensile del 18 dicembre 2020 con la riorganizzazione degli spazi, per consentire l'accesso in modo ordinato e, nel caso in cui, il giorno del mercato, si ravvisasse la necessità, il contingentamento delle entrate nell'area mercatale, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

B.1) l’area del mercato sarà soggetta a controllo da parte della Polizia Locale di questo Comune;

B.2) per ogni posteggio di vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori esclusivamente titolari di posteggio, precisando che l'accesso all’area mercatale in trattazione non è assolutamente consentito agli spuntisti;

B.3) gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all'ingresso dell'area di mercato che:

 - gli stessi acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro;

 - sono assolutamente vietati assembramenti di persone;

B.4) in nessun caso lo spazio, coperto e scoperto, occupato dal posteggio potrà superare la linea tratteggiata di colore rosso disegnata sulla strada e, quindi, anche se la larghezza dovesse risultare inferiore al valore riportato nel provvedimento concessorio. La lunghezza del posteggio non potrà eccedere la misura autorizzata.

C) MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

1) è obbligatorio l'uso di mascherine di protezione;

2) gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione;

3) gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti;

4) ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso;

5) è obbligatorio l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;

6) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

7) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

8) gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 metro fra tale distanza;

9) ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione;

10) gli operatori dovranno consentire l'avvicinamento al banco non più di due clienti per volta e sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra loro.

D) Resta confermata la disposizione di cui alla propria ordinanza n. 90 del 10 novembre 2020 relativa all’attività di commercio ambulante in forma itinerante e non alimentare che resta consentita dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 ed è vietata nelle giornate di sabato e domenica;

E) DI PRECISARE che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione e che dalla sua operatività cessano gli effetti della precedente ordinanza n. 90 del 10 novembre 2020.

Rionero in Vulture, 14 dicembre 2020

Il Sindaco

Luigi DI TORO

ORDINANZA N.99 DEL 14.12.2020