Esplora contenuti correlati

 

Ordinanza n.164 del 12 luglio 2021

Campagna di prevenzione 2021 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie

 
Ordinanza n.164 del 12 luglio 2021
 

Con ordinanza n.164 del 12.07.2021 si dispone che la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, nei campi e colture cerealicole, può essere effettuata a partire dal 1° agosto 2021, in tutto il territorio comunale.

Si avverte che:

- il processo di bruciatura, dalla accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da personale idoneo;

- La bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4.00 e totale spegnimento entro le ore 10.00, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento;

- il proprietario o conduttore dei terreni interessati dalle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Presidio Carabinieri Forestali competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo. Nel caso in cui ciò non avvenga, l’interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti ed in caso di nuova data, l’interessato è tenuto ad inoltrare una ulteriore comunicazione;

- il proprietario o conduttore del fondo nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, praticare lungo il perimetro del fondo una apposita “precesa”, consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti;

- detta “precesa” può essere ridotta a metri cinque nel caso l’estensione della superficie interessata sia inferiore ad un ettaro, ovvero indipendentemente dall’estensione del fondo, e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti diversi anch’essi obbligati alla realizzazione della “precesa”;

- la larghezza della “precesa” deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l’estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni incolti o adiacenti a strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati (lungo la ferrovia sono vigenti le disposizioni dettate con ordinanza n.156 del 18 maggio 2021);

- l’accensione non deve essere effettuata con inneschi o materiali inquinanti (pneumatici, plastica, ecc).

Si informa che nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale 22.02.2005, n. 13.

Si ricorda che a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 oltre la disciplina penale prevista dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Detti importi vengono raddoppiati nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi (cioè se commessi dal 1° luglio al 15 settembre 2021).

Si esorta chiunque a collaborare per la conservazione del ns. patrimonio boschivo e naturale ed a segnalare qualsiasi principio d’incendio ai seguenti numeri telefonici:

- Tel. 1515 – Vigili del Fuoco;

- Tel. 0971 668400 Contact Center Protezione Civile Regione Basilicata;

- Tel. 0971 410766 Gruppo Carabinieri Forestale Potenza.

Si invita gli agricoltori a desistere dalla bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali (che creano notevoli danni alla fauna oltre che rischio per il ns. patrimonio naturale) e provvedere allo smaltimento mediante triturazione ed infossamento dei residui che costituiscono anche elementi di concimazione.

dalla Residenza Comunale, 12 luglio 2021

Il Sindaco

Luigi DI TORO

ORDINANZA N.164 DEL 12.07.2021