Esplora contenuti correlati

 

Ordinanza n.216 del 06 dicembre 2021

Misure precauzionali e prescrizioni per lo svolgimento della fiera annuale prevista per il giorno 08 dicembre 2021.

 
Ordinanza n.216 del 06 dicembre 2021
 

Con ordinanza n.216 del 06.12.2021 avente ad oggetto "Misure precauzionali e prescrizioni per lo svolgimento della Fiera annuale prevista per il giorno 8 dicembre 2021", si dispone:

1) È consentito lo svolgimento della fiera annuale prevista per il giorno 8 dicembre 2021 con la opportuna quanto necessaria riorganizzazione degli spazi, al fine di consentire l’accesso in modo ordinato e, se necessario, l’ulteriore contingentamento dell’ingresso dei visitatori nell’area fieristica in questione e di evitare potenziali assembramenti vietati di persone, assicurando a tal fine il distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro tra gli utenti, fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare, per i conviventi e per le persone che, in base alle vigenti disposizioni normative, non sono tenute all’osservanza dell’obbligo generale di mantenimento del distanziamento interpersonale.

2) L’area fieristica sarà soggetta a controlli da parte degli Operatori della Polizia Locale di questo Comune che potrà anche avvalersi, se ritenuto necessario e nei limiti delle rispettive competenze, della collaborazione di operatori volontari appartenenti alle Associazioni di Volontariato presenti e operanti sul territorio comunale.

3) Per ogni posteggio di vendita potranno essere presenti al massimo n. 2 (due) operatori esclusivamente titolari del posteggio, precisando che l’accesso all’area fieristica in trattazione è consentito soltanto ai titolari e assegnatari dei posteggi previsti e non è assolutamente consentito ai cosiddetti “spuntisti”.

4) I visitatori dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all’ingresso dell’area fieristica, in lingua italiana e in lingua inglese, che:

· gli stessi dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di  almeno 1 metro;

· sono assolutamente vietati assembramenti di persone;

· è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva delle vie respiratorie;

· per l’accesso all’area fieristica gli stessi acquirenti dovranno essere muniti di certificazione verde (Green Pass) e che , a tal fine, saranno effettuati controlli a campione da parte degli Organi preposti alla Vigilanza come per legge.

5) In nessun caso lo spazio, coperto e scoperto, occupato dal posteggio potrà superare la linea tratteggiata di colore rosso disegnata sulla strada e, quindi, anche se la larghezza dovesse risultare inferiore al valore riportato nel provvedimento concessorio.

6) La lunghezza del posteggio non potrà in ogni caso eccedere la misura autorizzata.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO:

1) gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione;

2) gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti e dovranno essere muniti di certificazione verde (Green Pass);

3) ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso;

4) è obbligatorio l’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;

5) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

6) in caso di vendita di beni usati occorre assicurare l’igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

7) gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 metro fra tale distanza;

8) ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione;

9) gli operatori dovranno consentire l’avvicinamento al banco non più di due clienti per volta e sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra loro.

L’inottemperanza alle disposizioni del presente Provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Rionero in Vulture, 6 dicembre 2021

Il Sindaco

Mario DI NITTO

ORDINANZA N.216/2021